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Policy Brief – Riforma dell’autonomia: Il disegno di legge costituzionale

Questo documento offre una panoramica della recente riforma dello Statuto di Autonomia.

A partire dalla riforma costituzionale del 2001, ma anche già in precedenza, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ci sono state delle progressive limitazioni delle competenze legislative autonome dell’Alto Adige. Il punto di partenza delle trattative è stata una dichiarazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel 2022. Da parte della Provincia Autonoma di Bolzano è stata presentata una proposta di riforma per lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, illustrata dal Presidente della Provincia Arno Kompatscher nel maggio 2024 al Consiglio Provinciale di Bolzano. Dopo lunghe trattative tra lo Stato e la Regione, nell’aprile 2025 si è giunti ad un risultato.

Pubblicato il 15 aprile 2025

Marc Röggla

Adeguamenti linguistici e simbolici

La terminologia dello Statuto di Autonomia viene adeguata ai termini introdotti con la riforma costituzionale del 2001. In particolare, la denominazione della “Regione Trentino-Alto Adige” viene modificato in “Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol” e i termini “Provincia” o “Province” diventano “Provincia autonoma” o “Province autonome”.

Limiti dell’autonomia (Art. 4 e Art. 5 Statuto)

All’articolo 4 e all’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

Viene eliminato il riferimento alle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.

I limiti derivanti dai “principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica” saranno ora definiti come “principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica”. Rimangono, invece, invariati i limiti derivanti dalla Costituzione, dall’interesse nazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali. La modifica conferma espressamente il principio fondamentale della tutela delle minoranze linguistiche.

La competenza legislativa primaria della Regione e delle Province autonome è ora esplicitamente definita come “competenza legislativa esclusiva” nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto. Le competenze legislative concorrenti sono limitate dai “principi generali” (non più solo “principi”).

Estensione e precisazione delle competenze autonome (Art. 4, Art. 8, Art. 9 Statuto)

Le modifiche alle competenze autonome vengono ampliate in diversi ambiti:

al numero 1: per quanto riguarda gli uffici provinciali e il personale, viene aggiunta la competenza per la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva.

al numero 5: viene definita la competenza nella pianificazione territoriale, ridefinita in senso più ampio come governo del territorio, comprendendo urbanistica, edilizia e piani regolatori.

al numero 17: la competenza si estende a viabilità, acquedotti e contratti pubblici di interesse provinciale, incluse le fasi di esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture.

al numero 19: la competenza si estende ora anche all’assunzione in gestione diretta, la creazione, l’organizzazione, l’esercizio e la regolazione dei servizi pubblici di interesse provinciale e locale, compresa la gestione dei rifiuti.

al numero 24: viene introdotta una nuova competenza sulle piccole e medie derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.

al numero 29-bis e 29-ter: vengono definite nuove competenze in materia di tutela ambientale ed ecosistema, compresa la gestione della fauna selvatica, e nel settore del commercio. Quest’ultimo viene rimosso dalle competenze concorrenti (Art. 9).

Nuove competenze dei Presidenti delle Province autonome (Art. 20 Statuto)

I Presidenti delle Province autonome esercitano competenze in materia di pubblica sicurezza concernente la gestione della fauna selvatica ad eccezione della disciplina relativa alle armi e munizioni, il rilascio delle autorizzazioni e il regime sanzionatorio che rimangono di competenza statale.

Esercizio del diritto di voto e clausola di residenza (Art. 25 Statuto)

La clausola di residenza per l’esercizio del diritto elettorale attivo viene modificata: In precedenza, per l’esercizio del diritto elettorale attivo nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige era necessaria una residenza di quattro anni. Ora, per votare nella Provincia di Bolzano è richiesto un periodo di residenza ininterrotta di due anni nella regione, mentre per votare nella Provincia di Trento è richiesto un anno di residenza ininterrotta nella provincia.

Chi ha maturato due anni di residenza nella Regione viene iscritto nelle liste elettorali del comune della provincia in cui ha risieduto più a lungo, o, in caso di pari durata, dell’ultimo comune di residenza.

Novità anche per la cosiddetta “residenza storica”: chi trasferisce la residenza nelle Province di Trento o Bolzano e vi ha già abitato in passato, viene iscritto subito alle liste elettorali se ha già soddisfatto i requisiti per l’elettorato attivo.

Impugnazione delle leggi provinciali davanti alla Corte Costituzionale (Art. 47, Art. 55 e Art. 98 Statuto)

Viene chiarita la procedura di promulgazione e impugnazione delle leggi provinciali: Le leggi provinciali e regionali vengono promulgate entro 30 giorni dal Presidente della Provincia o dal Presidente della Regione. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Inoltre, il disegno di legge costituzionale stabilisce che spetta alla Giunta provinciale, e non più al Consiglio, deliberare l’impugnazione delle leggi statali.

Norme sulla composizione degli organi politici provinciali e comunali (Art. 50 e Art. 61 Statuto)

Il Consiglio provinciale può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall’ultimo censimento linguistico.

In presenza di una rappresentanza ladina nella Giunta, viene regolata la ripartizione degli altri membri in base alla proporzione con gli altri gruppi linguistici.

Nei comuni della Provincia di Bolzano, qualora sia presente anche un solo membro del Consiglio comunale appartenente a un gruppo linguistico (in precedenza erano due), il Consiglio può deliberarne l’inclusione nella Giunta comunale con maggioranza assoluta.

Modifica dello Statuto di Autonomia – Clausola di intesa (Art. 103 Statuto)

La modifica dello Statuto di Autonomia viene ora protetta anche a livello nazionale da una clausola di intesa.

Non potrà più essere modificato unilateralmente dal Parlamento italiano, ma dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale e dai due Consigli provinciali. Il testo base è quello approvato in prima lettura dal Parlamento. Se il Consiglio provinciale o regionale non approva la modifica, le Camere possono comunque approvarla in seconda lettura con maggioranza assoluta, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.

Valorizzazione delle norme di attuazione (Art. 107 Statuto)

Le norme di attuazione possono includere anche disposizioni volte ad armonizzare l’esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale.

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